IL MIO 110% RISPONDE
Inosservanze su tributi locali irrilevanti ai fini del beneficio
SUPERBONUS
E IMPOSTE LOCALI
Quesito
Per fruire delle agevolazioni da Superbonus è necessario essere in regola con il versamento delle imposte locali dovute in ragione della proprietà dell’immobile?
Risposta
Con riferimento alle misure agevolative previste dall’articolo 1, comma 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449, per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e ripristino di unità immobiliari dichiarate inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia Romagna e Calabria, era stata espressamente prevista una causa di decadenza dall’agevolazione nel caso di mancata trasmissione, prima dell’inizio lavori, al centro di servizi delle imposte dirette territorialmente competente della copia della ricevuta di pagamento dell’imposta comunale sugli immobili relativa all’anno 1997. Tale prescrizione, e le conseguenze in caso di mancato assolvimento dell’obbligo, erano state espressamente disciplinate dal dm 18 febbraio 1998, n. 41, attuativo della predetta misura agevolativa. Anche l’Agenzia delle entrate, nei chiarimenti forniti con le circolari n. 57/E e 121/E del 1998, aveva ribadito che il mancato pagamento delle imposte comunali comportava la decadenza dall’agevolazione fiscale. Analoga previsione non è stata riprodotta nella legge istitutiva delle agevolazioni da Superbonus né nei dm attuativi con la conseguenza che deve essere giudicata irrilevante, ai fini della spettanza dell’agevolazione fiscale, l’eventuale inosservanza all’obbligo di pagamento delle imposte locali dovute in ragione del possesso dell’immobile interessato dai lavori. Tale conclusione trova, altresì, conforto nella deroga espressa, prevista dal comma 3 dell’art. 121 per le ipotesi di utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta da parte dei soggetti acquirenti, ai limiti previsti dall’articolo 31 del dl n. 78/2010, nonché quelli previsti dall’articolo 34 l. 388/2000 e dall’articolo, comma 53 della legge n. 244 del 2007. Viene dunque sterilizzata, tra le altre, la limitazione rappresentata dall’esistenza di debiti fiscali scaduti e che non siano stati oggetto, ad esempio, di rottamazione, rateazione o sospensione giudiziale.
CONDOMINIO MINIMO
E RIPARTIZIONE SPESE
Quesito
Abito in un condominio minimo composto da 6 proprietari, di cui 5 hanno acconsentito ai lavori da Superbonus (cappotto). È necessario ripartire le spese secondo le tabelle millesimali?
Risposta
Secondo una consolidata giurisprudenza, la nascita del condominio si determina automaticamente, senza che sia necessaria alcuna deliberazione, nel momento in cui più soggetti costruiscono su un suolo comune ovvero quando l’unico proprietario di un edificio ne cede a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l’oggettiva condizione del frazionamento. La fattispecie del condominio minimo ricorre quando vi sia un numero di condomini da due ad otto. Il condominio minimo è regolato dalle stesse disposizioni previste dal codice civile per il condominio, ad eccezione delle norme che prescrivono la nomina dell’amministratore e l’obbligo da parte di quest’ultimo di apertura di un apposito conto corrente intestato al condominio, (art. 1129 cc) e il regolamento di condominio (art. 1138 cc). Dunque, anche il condominio minimo è tenuto alla redazione delle tabelle millesimali per il riparto delle spese sulle parti comuni. Per quanto riguarda gli interventi da Superbonus, il comma 9-bis, dell’art. 119, del dl Rilancio prevede che le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi da Superbonus e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio. Le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole. Dunque, fermo restando il rispetto del quorum deliberativo stabilito dal comma 9-bis dell’art. 119, anche in un condominio minimo è possibile operare una ripartizione delle spese in commento in misura diversa da quanto risulterebbe in applicazione delle tabelle millesimali, ad esempio imputando le spese ai soli condomini che hanno approvato la realizzazione degli interventi agevolabili.
fonte italiaoggi

